IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del  20  maggio  1997,  riguardante  la protezione dei consumatori in
materia di contratti a distanza;
  Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128;
  Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50;
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Viste  le  deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle
riunioni del 14 e del 21 maggio 1999;
  Sulla   proposta  dei  Ministri  per  le  politiche  comunitarie  e
dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica;

                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1
                             Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intende per:
   a)  contratto  a  distanza: il contratto avente per oggetto beni o
servizi stipulato tra un fornitore e un consumatore nell'ambito di un
sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato
dal  fornitore  che, per tale contratto, impiega esclusivamente una o
piu'  tecniche  di comunicazione a distanza fino alla conclusione del
contratto, compresa la conclusione del contratto stesso;
   b)  consumatore:  la persona fisica che, in relazione ai contratti
di cui alla lettera a), agisce per scopi non riferibili all'attivita'
professionale eventualmente svolta;
   c)  fornitore:  la  persona fisica o giuridica che nei contratti a
distanza agisce nel quadro della sua attivita' professionale;
   d) tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, senza
la  presenza  fisica  e  simultanea  del fornitore e del consumatore,
possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra le dette parti;
un  elenco indicativo delle tecniche contemplate dal presente decreto
e' riportato nell'allegato I;
   e)  operatore  di  tecnica  di  comunicazione: la persona fisica o
giuridica,   pubblica  o  privata,  la  cui  attivita'  professionale
consiste nel mettere a disposizione dei fornitori una o piu' tecniche
di comunicazione a distanza.
 
          Avvertenza:
          Il  testo  delle  note  qui  pubblicato  e'  stato  redatto
dall'amministrazione  competente  per materia, ai sensi dell'art. 10,
comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle
leggi,  sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle  pubblicazioni  ufficiali  della Repubblica italiana, approvato
con  D.P.R.  28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
legislativi qui trascritti.
          Per  le  direttive  CEE  vengono  forniti  gli  estremi  di
pubblicazione   nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'  europee
(G.U.C.E.).

           Note alle premesse:
            -    L'art.  76    della  Costituzione    stabilisce  che
          l'esercizio della funzione legislativa  non    puo'  essere
          delegato  al Governo  se non con determinazione di principi
          e criteri direttivi e  soltanto per tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti.
            -   L'art.   87   della    Costituzione  conferisce,  tra
          l'altro,  al Presidente della   Repubblica il    potere  di
          promulgare   le leggi  e di emanare i decreti aventi valore
          di legge ed i regolamenti.
             - La direttiva 97/7/CE e' pubblicata in G.U.C.E.
            -   La   legge   24   aprile   1998,  n.    128,    reca:
          "Disposizioni    per l'adempimento   di obblighi  derivanti
          dalla   appartenenza dell'Italia  alle  Comunita'  europee.
          (Legge comunitaria 1995-1997)".
            -  Il  decreto legislativo 15  gennaio 1992, n. 50, reca:
          "Attuazione della direttiva   85/577/CEE  in    materia  di
          contratti  negoziati fuori dei locali commerciali".
            -  La  legge  23  agosto  1988, n. 400, reca: "Disciplina
          dell'attivita' di    Governo      e    ordinamento    della
          Presidenza   del  Consiglio  dei Ministri".